Edili: Che cosa è e a cosa serve l’EdilConnect?

EDILIZIA: DAL 1° MARZO A REGIME LA PROCEDURA DI ALERT PER RILASCIO DURC DI CONGRUITÀ

Il Durc di congruità dell’incidenza della manodopera è stato introdotto dall’articolo 8 comma 10-bis Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020, e si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, eseguito da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La verifica di congruità della manodopera riguarda il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare, la verifica della congruità si applica:

  • nell’ambito dei lavori pubblici;
  • nell’ambito dei lavori privatiil cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

Dal 1° marzo 2023 entra a regime una proceduta di alert veicolata dal sistema Cnce Edilconnect per tutti i cantieri, sia pubblici che privati. A stabilirlo è l’accordo sottoscritto il 7 dicembre 2022, da tutte le parti sociali del settore dell’edilizia.

La nuova procedura prevede che, a seguito della denuncia di un nuovo lavoro alla cassa edile, sarà trasmessa dalla stessa una Pec all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico).

Questa informa dell’obbligo della verifica di congruità da richiedere, secondo norma (dm 143/2021), in sede di ultimo stato di avanzamento lavori e prima del saldo finale del committente.

Ogni terzo giorno del mese la Cnce EdilConnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati in merito alla congruità nei cantieri.

Per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, la cui denuncia di nuovo lavoro risalga ad un periodo antecedente, a partire dal 1° novembre 2021, le casse edili rilasceranno l’attestato di congruità anche a partire da un’auto-dichiarazione da parte dell’impresa.

L’attestazione di congruità (Durc di congruità) sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5%, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

La mancata regolarizzazione o l’esito negativo della verifica della congruità comporta la segnalazione alla Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (BNI) ed incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC ON-LINE.

la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) evidenzia:

  • che l’attestazione di congruità della manodopera NON rileva ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus);
  • anche nell’ipotesi di un unico contratto di affidamento l’impresa affidataria potrà inserire in CNCE_Edilconnect un cantiere per il sisma bonus e uno per l’ecobonus (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), di modo da poter richiedere, prima dell’erogazione del saldo finale, una distinta attestazione di congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima;
  • soggetta a congruità l’opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro;
  • l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, NON sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.

Chi inserisce il Cantiere

Il cantiere deve essere inserito solo dagli appaltatori e non dai subappaltatori.

Se l’appaltatore indica il subappaltatore nel cantiere, il cantiere sarà automaticamente visualizzato su EdilConnect; se il cantiere non è visibile, il subappaltatore deve contattare l’appaltatore e chiedergli l’inserimento del cantiere o la verifica dei dati.

Nel caso in cui questo non sia possibile, il subappaltatore può proseguire nell’inserimento del cantiere, ma sarà necessario successivamente riunificarlo con quello dell’appaltatore.